Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a causa mista; la sua peculiarità è quella di fornire un canale privilegiato per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Tra le sue caratteristiche:
- Deve contenere il piano formativo individuale, a partire da formulari o moduli stabiliti dalla contrattazione collettiva (dopo il Jobs Act non è più necessaria la sua forma scritta, a meno di contratto o patto di prova)
- Ha una durata minima di 6 mesi
- Rispetta dei limiti di età
- E’ un contratto a tempo indeterminato, ovvero se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso il rapporto prosegue
Il numero massimo di apprendisti varia a seconda delle dimensioni dell’azienda:
- Fino a 9 dipendenti si ha un rapporto di 1 a 1
- Con almeno 10 dipendenti si ha un rapporto di 3 a 2
- In assenza di dipendenti specializzati o un numero di dipendenti inferiore a 3 si possono avere massimo 3 apprendisti
Attualmente, grazie all’intervento del Testo Unico, esistono tre tipologie di apprendistato: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzato o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca.
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Questa tipologia di apprendistato è rivolta ai giovani di almeno 16 anni. Esso può essere applicato in tutti i settori di attività, tenendo conto di tre elementi:
- Scelte educative della scuola
- Fabbisogno professionale delle imprese del territorio
- Esigenze formative degli studenti
L’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può avere una durata massima di 4 anni. Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa dello studente; inoltre, deve una retribuzione del 10% di quella stabilita dal CCNL per le ore di formazione a suo carico.
Al termine di questa tipologia di contratto, il datore di lavoro può trasformare il contratto in apprendistato professionalizzante.
Apprendistato professionalizzante
Questa tipologia di apprendistato si rivolge a soggetti con un’età tra i 18 e i 29 anni. Anche in questo caso, può essere applicato a tutti i settori di attività. La sua forma scritta è richiesta per:
- Contratto
- Patto di prova
- Piano Formativo Individuale, anche in forma sintetica
La durata minima dell’apprendistato professionalizzante è di 6 mesi; la durata massima varia dai 3 ai 5 anni. In questo caso, inoltre, è necessaria la presenza di un Tutor o referenze aziendale. La risoluzione del rapporto può avvenire per:
- Dimissioni
- Recesso
- Licenziamento
- Risoluzione consensuale
Apprendistato di alta formazione e ricerca
L’apprendistato di alta formazione e ricerca si rivolge a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Può essere stipulato in tutti i settori di attività ed è finalizzato al conseguimento di:
- Titolo universitario
- Dottorati di ricerca
- Praticantato
La durata di questa tipologia di apprendistato varia da regione a regione. Il datore di lavoro, al pari dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, deve una retribuzione pari al 10% di quella stabilita dal CCNL per le ore di formazione a suo carico.
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