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Aprile 19, 2018

Protezione per i dipendenti che denunciano illeciti: arriva il Whistleblowing

Finalmente, al passo di altri Paesi che da tempo hanno tale normativa (Stati Uniti in primis), anche l’Italia aggiorna il proprio ordinamento, incoraggiando i dipendenti di un’azienda pubblica e privata a denunciare illeciti o irregolarità senza timore di subire mobbing o ritorsioni di altro genere (licenziamento coatto).
Difatti, la nuova legge sul Whistleblowing si suddivide in 3 articoli e ha come finalità di garantire una maggiore tutela ai lavoratori, potenziando le norme espresse nella legge Severino.
Come già detto precedentemente, la nuova legge modifica l’articolo 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego, vietando che il dipendente che segnala abusi possa subire sanzioni, o che possa essere demansionato, licenziato o trasferito senza una giusta causa.
Una delle novità è la possibilità che il dipendente debba essere reintegrato nel posto di lavoro, qualora subisca mobbing e che vengano annullati tutti gli atti discriminatori o ritorsivi che ha dovuto subire. Inoltre, la segnalazione, che dovrà essere comunicata all’Anac, applica all’ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro e da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui il responsabile non verifica e analizza le segnalazioni ricevute.

Un ulteriore tutela della legge è data dalla segretezza dell’identità del denunciante: infatti, non potrà essere rivelata l’identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell’ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta secondo l’articolo 329 del codice di procedura penale.
Il garante per la protezione dei segnalanti sarà l’Anac il quale, in collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali, elaborerà un vadevecum su come presentare una segnalazione, avvalendosi anche di strumenti crittografici come maggiore forma di protezione.
In aggiunta, il dipendente che denuncia atti discriminatori non verrà tutelato in caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione, accertando la responsabilità civile per dolo o colpa grave.
Tale normativa varrà non solo per la Pubblica Amministrazione ma anche per le aziende private, allargando la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell’ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.
Infine, l’articolo 3 della legge introduce il perseguimento, da parte del dipendente che segnali illeciti, dell’interesse all’integrità delle amministrazioni alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

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