Il lavoro subordinato è caratterizzato da obbligazioni reciproche tra lavoratore e datore di lavoro: da una parte il lavoratore offre il suo lavoro in modo continuativo, e dall’altra riceve una retribuzione dal datore di lavoro.
Con il termine “subordinato” si intende una tipologia di lavoro nella quale vi è una subordinazione, ovvero il lavoratore subordinato è sotto la direzione del datore di lavoro.
Il lavoro subordinato può essere:
- A tempo indeterminato
- A tempo determinato
- Lavoro a tempo parziale
- In somministrazione
- Lavoro a chiamata
- Apprendistato
Il lavoro subordinato a tempo indeterminato non prevede una scadenza, infatti, il contratto può avere un termine solo attraverso iniziativa di una delle due parti.
Dall’altra parte, il contratto a tempo determinato ha una durata prefissata, può essere determinata o determinabile, allo scadere della quale il contratto termina in modo automatico.
Il contratto a tempo determinato prevede quattro proroghe nell’arco di 24 mesi. Se le proroghe sono superiori a quattro, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. Allo stesso modo, se vengono superati i 24 mesi, il contratto si trasforma in tempo indeterminato dalla data di superamento dei 24 mesi.
Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) ha un orario di lavoro inferiore rispetto al tempo pieno, fissato dal contratto individuale.
Il part-time può essere orizzontale, ovvero con una riduzione di orario giornaliera; verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma solo per determinati periodi; misto, che consiste in una combinazione delle due forme precedenti.
Per quanto riguarda il lavoro in somministrazione, il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato. Sono coinvolti 3 soggetti: Il lavoratore, il datore di lavoro e l’Agenzia per il Lavoro.
In questo caso vengono effettuati due contratti: il contratto di somministrazione tra utilizzatore e APL e il contratto di lavoro tra APL e lavoratore.
Il contratto in somministrazione è vietato per sostituzione sciopero, in caso di riduzione orario o sospensioni, in imprese che non effettuano valutazione dei rischi, nel caso di licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti.
Nel contratto di lavoro intermittente (o a chiamata), la subordinazione è associata alla discontinuità della prestazione. Il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro che ne può disporre solo quando ne ha l’esigenza secondo i limiti previsti dalla legge.
Il lavoratore ha diritto a un’indennità di disponibilità mensile per le ore non lavorate, e ha l’obbligo di informare tempestivamente il datore di lavoro nel caso in cui sia impossibilitato a rispondere alla chiamata.
Infine, il contratto di apprendistato è un contratto finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, a tempo indeterminato.
Esistono 3 tipologie di apprendistato:
- Per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
- Professionalizzante
- Di alta formazione e ricerca
La durata minima è pari a 6 mesi, la durata massima può variare dai 3 ai 5 anni.
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