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Aprile 22, 2021

Il Contratto di lavoro accessorio

Nell’attuale scenario lavorativo ed economico in cui versa L’Italia sono sempre più radicati i fenomeni della disoccupazione e del cosiddetto “lavoro nero” (piaga sempre più dilagante e che non è possibile ignorare). In tali contesti si colloca una delle forme contrattuali previste dal nostro sistema giuridico, ovvero il Contratto di Lavoro Occasionale Accessorio stipulato dal D Lgs. N. 276/2003.

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio costituiscono delle attività lavorative di natura occasionale, queste ammontano a un massimo di 3000 euro di retribuzione annua con prestazioni che non superano i 30 giorni all’anno.

Alcuni esempi di prestazioni occasionali sono le attività di assistenza sociale rese a favore di famiglie o anche di enti da parte di soggetti che presentano maggiori difficoltà nella ricerca di lavoro, vale a dire disoccupati di lungo periodo, persone non ancora entrate a far parte del mondo del lavoro, o anche pensionati; alcune attività definibili “prestazioni occasionali” sono: piccoli lavori domestici a carattere straordinario (baby-sitting, assistenza ad anziani o malati, etc.), ripetizioni private, collaborazioni con enti pubblici o associazioni di diversa natura etc.

Qualora un datore di lavoro o un Ente voglia utilizzare questa formula contrattuale, dovrà acquistare dei “buoni” (voucher) presso i punti vendita autorizzati; tali voucher hanno il valore economico di 10 euro oppure di 50 euro, il cui valore è fissato dal Ministero del Lavoro.
Una volta esperita una prestazione lavorativa e ricevuto un voucher, il lavoratore potrà riscuoterne il valore economico presso tutti gli uffici postali nazionali. E’ bene precisare che il compenso che deriva dalla riscossione dei voucher è esente da imposizione fiscale e non incide in alcun modo sulla condizione di disoccupazione (nel caso si versi in tale situazione); tale lavoro occasionale è inoltre utile ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

L’introduzione della Riforma Fornero comporta alcune modifiche con l’obiettivo di restringere il campo di applicazione del Contratto di Lavoro Accessorio, in particolare va a modificare l’intervallo orario di utilizzo dei voucher e punta a snellire le comunicazioni per l’inizio di una prestazione lavorativa.

La modalità così come in vigore del Contratto di Lavoro Accessorio è stato abrogata con il Dgs.n. 25 del 2017 ed il 23 Giugno 2017 è entrata in vigore la Legge n. 97/2017 che ha disciplinato le nuove prestazioni occasionali.

Oltre alla modifica di quali attività rientrino nell’elenco delle prestazioni occasionali è stato stabilito che nei contesti professionali e/o imprenditoriali, i datori di lavoro non possano somministrare attività di lavoro occasionali attraverso i voucher ai loro subordinati, o anche a coloro che abbiano precedentemente collaborato con loro negli ultimi 6 mesi.

Ulteriori modifiche sono state apportate in merito alla regolamentazione economica dei voucher: una di queste modifiche sancisce che possono essere acquistati voucher e rese prestazioni occasionali solo se il lavoratore in questione non abbia percepito un compenso in voucher complessivo che superi i 5.000 euro annuali.

 

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